Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

512.21 Ordinanza del 22 novembre 2017 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

512.21 Verordnung vom 22. November 2017 über die Militärdienstpflicht (VMDP)

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Art. 53a Servizio di promovimento della pace

1 Alle persone che hanno prestato un servizio di promovimento della pace senza incorporazione militare precedente e la cui successiva domanda di assolvimento di una carriera di milizia secondo l’allegato 2 è stata autorizzata nel quadro di un’attribuzione o di un’assegnazione, viene computata una scuola reclute di 124 giorni di servizio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione e riconosciuto il grado di soldato.

2 Ai militari che prestano servizio di promovimento della pace è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, per ogni anno civile in cui non hanno prestato alcun servizio d’istruzione delle formazioni a causa del servizio di promovimento della pace, il numero di giorni di servizio seguenti:

a.
ai militari di truppa e ai sottufficiali: un corso di ripetizione di 19 giorni;
b.
ai sottufficiali superiori e agli ufficiali: un corso preparatorio dei quadri e un corso di ripetizione di complessivi 26 giorni.

83 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 820).

Art. 53a Friedensförderungsdienst

1 Personen, die ohne vorgängige militärische Einteilung einen Friedensförderungsdienst geleistet haben und deren anschliessendes Gesuch auf Absolvierung einer Milizlaufbahn nach Anhang 2 im Rahmen einer Zuteilung oder Zuweisung zur Armee bewilligt wurde, wird eine Rekrutenschule von 124 Diensttagen an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet und der Grad Soldat zuerkannt.

2 Angehörigen der Armee, die Friedensförderungsdienst leisten, wird pro Kalenderjahr, in dem sie wegen Friedensförderungsdienst keinen Ausbildungsdienst der Formation geleistet haben, folgende Anzahl Diensttage an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet:

a.
Angehörigen der Mannschaft und Unteroffizieren: ein Wiederholungskurs von 19 Tagen;
b.
höheren Unteroffizieren und Offizieren: ein Kadervorkurs und ein Wiederholungskurs von zusammen 26 Tagen.

82 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 820).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.