Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)

510.620 Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV)

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Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B

1 Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.

2 In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:

a.
questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
b.
gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.

Art. 23 Zugang zu Geobasisdaten der Stufe B

1 Zu Geobasisdaten der Zugangsberechtigungsstufe B wird kein Zugang gewährt.

2 Der Zugang wird im Einzelfall oder generell ganz oder für Teile des Datensatzes gewährt, wenn:

a.
er den Geheimhaltungsinteressen nicht widerspricht; oder
b.
die Geheimhaltungsinteressen durch rechtliche, organisatorische oder technische Massnahmen gewahrt werden können.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.