Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.301 Ordinanza del 21 febbraio 2018 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE)

510.301 Verordnung vom 21. Februar 2018 über die Verwaltung der Armee (VVA)

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Art. 45 Trattenute sul soldo

Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o danneggiamenti di materiale di cui la formazione è responsabile secondo l’articolo 140 LM. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa delle perdite di materiale.

Art. 45 Soldabzüge

Soldabzüge dürfen nur zur Deckung von Materialverlusten und ‑beschädigungen verwendet werden, für die nach Artikel 140 MG die Formation haftet. Die Einnahmen und Ausgaben werden in der Materialverlustkasse verbucht.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.