Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.301 Ordinanza del 21 febbraio 2018 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE)

510.301 Verordnung vom 21. Februar 2018 über die Verwaltung der Armee (VVA)

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Art. 34 Impiegati della Confederazione

Il personale militare ai sensi dell’articolo 47 LM e gli impiegati civili dell’amministrazione militare ricevono il soldo e le indennità correlate soltanto per i giorni di servizio ai quali sono chiamati nel quadro del loro servizio militare di milizia.

Art. 34 Angestellte des Bundes

Militärisches Personal nach Artikel 47 MG sowie zivile Angestellte der Militärverwaltung beziehen Sold und die damit verbundenen Vergütungen nur für die Diensttage, zu denen sie im Rahmen ihres Milizdienstes aufgeboten sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.