Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.301 Ordinanza del 21 febbraio 2018 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE)

510.301 Verordnung vom 21. Februar 2018 über die Verwaltung der Armee (VVA)

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Art. 26 Revisione in servizio d’appoggio o in servizio attivo

1 In caso di chiamata di contingenti importanti di truppe per il servizio d’appoggio o il servizio attivo, la revisione delle contabilità deve iniziare immediatamente. La revisione avviene man mano che si ricevono i conti. Gli errori e le omissioni devono essere corretti senza indugio.

2 La BLEs adotta le misure necessarie per correggere errori e omissioni.

Art. 26 Revision im Assistenz- und im Aktivdienst

1 Bei grösseren Truppenaufgeboten zum Assistenz- oder zum Aktivdienst muss mit der Revision der Buchhaltungen sofort begonnen werden. Die Revision hat laufend zu erfolgen. Fehler und Mängel sind sofort zu beheben.

2 Die LBA trifft die zur Behebung der Fehler und Mängel erforderlichen Massnahmen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.