Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.211.3 Ordinanza del DDPS del 19 giugno 2020 concernente il servizio di volo dell'Ufficio federale dell'armamento (Ordinanza sul servizio di volo armasuisse)

510.211.3 Verordnung des VBS vom 19. Juni 2020 über den Flugdienst des Bundesamts für Rüstung (Flugdienstverordnung armasuisse)

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Art. 11 Assicurazione contro gli infortuni

1 armasuisse conclude, per tutte le persone di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, un’assicurazione contro gli infortuni dell’ammontare di almeno 50 000 franchi in caso di decesso e di almeno 250 000 franchi in caso di invalidità. Per tutte le altre persone di cui all’articolo 3 la conclusione dell’assicurazione è facoltativa ed è a loro carico.

2 L’assicurazione completa le prestazioni secondo il diritto in materia di personale federale.

Art. 11 Unfallversicherung

1 Die armasuisse schliesst für alle Personen nach Artikel 3 Absätze 1 Buchstabe c und 2 eine Unfallversicherung von mindestens 50 000 Franken für den Todesfall und von mindestens 250 000 Franken für den Invaliditätsfall ab. Für alle anderen Personen nach Artikel 3 ist der Abschluss dieser Versicherung freiwillig und geht zu ihren Lasten.

2 Die Versicherung ergänzt die Leistungen nach dem Bundespersonalrecht.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.