Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

415.01 Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsverordnung, SpoFöV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 53 Programma quadro d’insegnamento e programmi d’insegnamento per l’educazione fisica

1 Dopo aver consultato l’UFSPO, la SEFRI emana un programma quadro d’insegnamento dell’educazione fisica durante la formazione professionale di base.

2 Sulla base del programma quadro d’insegnamento le scuole professionali di base elaborano un programma d’insegnamento per l’educazione fisica.

3 I Cantoni verificano la qualità dei programmi d’insegnamento dell’educazione fisica e la loro attuazione.

Art. 53 Lehrpläne Sport

1 Das SBFI erlässt nach Anhörung des BASPO einen Rahmenlehrplan für Sportunterricht in der beruflichen Grundbildung.

2 Auf der Grundlage des Rahmenlehrplans erarbeiten die Berufsfachschulen einen Lehrplan Sport.

3 Die Kantone überprüfen die Qualität der Lehrpläne Sport und deren Umsetzung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.