1 Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.
2 Delegano a questi organi le competenze la cui delega attraverso la presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell’articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:
- a.
- alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria:
- 1.
- le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU,
- 2.
- inoltre la competenza di:
- –
- formulare pareri sull’istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni
- –
- eleggere i vicepresidenti della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
- –
- adottare il preventivo e approvare il conto annuale della Conferenza svizzera delle scuole universitarie,
- b.
- alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie:
- 1.
- le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU,
- 2.
- inoltre la competenza di:
- –
- adottare i preventivi e approvare i conti annuali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento
- –
- formulare pareri conformemente alla legge del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche
- –
- eleggere altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla LPSU,
- c.
- alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie:
- 1.
- le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66 capoverso 3 LPSU,
- 2.
- la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie,
- 3.
- la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
- d.
- al Consiglio svizzero di accreditamento:
- 1.
- le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5–8, 33 e 35 capoverso 2 LPSU,
- 2.
- la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell’Agenzia svizzera di accreditamento.