Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)

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Art. 33 Inizio dei lavori di costruzione

1 Il richiedente può iniziare i lavori soltanto se il sussidio per gli investimenti edili gli è stato assegnato con decisione definitiva oppure se la SEFRI l’ha autorizzato.

2 La SEFRI può autorizzare l’inizio dei lavori prima che sia emanata la decisione di assegnazione dei sussidi se il richiedente dovesse subire un pregiudizio importante dovendo attendere il risultato dell’esame della sua domanda. L’autorizzazione non dà diritto a sussidi.

3 Se il richiedente inizia a costruire senza che sia stata presa una decisione di assegnazione dei sussidi o sia stata rilasciata un’autorizzazione, non gli sono concessi sussidi per questi lavori.

4 Nel caso di nuove costruzioni l’inizio dei lavori corrisponde alla posa dei primi materiali, mentre nel caso di trasformazioni i lavori iniziano con la demolizione o l’adattamento delle parti architettoniche esistenti.

Art. 33 Baubeginn

1 Der Gesuchsteller darf erst mit dem Bau beginnen, wenn ihm der Bauinvestitionsbeitrag endgültig zugesichert worden ist oder wenn ihm das SBFI dafür eine Bewilligung erteilt hat.

2 Das SBFI kann den Baubeginn vor Erlass der Beitragszusicherung bewilligen, wenn es für den Gesuchsteller mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden wäre, das Ergebnis der Prüfung der Gesuchsunterlagen abzuwarten. Die Bewilligung gibt keinen Anspruch auf Beiträge.

3 Beginnt der Gesuchsteller mit dem Bau, ohne dass dafür eine Beitragszusicherung oder eine Bewilligung vorliegt, so werden ihm keine Beiträge gewährt.

4 Als Baubeginn gilt bei Neubauten der Materialeinbau und bei Umbauten der Rückbau oder die Anpassung von bestehenden Bauteilen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.