1 L’UCN cura i contatti con:
2 Adempie inoltre i seguenti compiti:
3 Allo scambio di informazioni di polizia tra l’UCN da un lato e il Segretariato generale di Interpol e gli UCN degli altri Stati dall’altro si applicano lo Statuto dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale3 e il Regolamento sul trattamento dei dati4 (Regolamento Interpol), per quanto siano compatibili con il diritto svizzero.
4 Nella sua attività l’UCN è responsabile dell’osservanza del diritto svizzero e adotta, se necessario, i relativi provvedimenti.
3 Cfr. nota all’art. 1.
4 Regolamento del 2 novembre 2011 sul trattamento dei dati, entrato in vigore il 1° luglio 2012. Il regolamento è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna e può essere consultato sul sito Internet www.fedpol.admin.ch.
1 Das NZB sorgt für den Kontakt mit:
2 Es erfüllt folgende, weitere Aufgaben:
3 Auf den Austausch polizeilicher Informationen zwischen dem NZB und dem Generalsekretariat von Interpol sowie den Nationalen Zentralbüros anderer Staaten sind die Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation3 sowie das Reglement über die Bearbeitung von Daten4 (Interpol-Reglement) anwendbar, soweit die Statuten und das Reglement mit dem schweizerischen Recht vereinbar sind.
4 Das NZB ist bei seiner Tätigkeit für die Einhaltung des schweizerischen Rechts verantwortlich und trifft nötigenfalls die entsprechenden Massnahmen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.