1 Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che il diritto federale autorizza ad esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati.
2 Le autorità incaricate dell’esecuzione di procedimenti penali amministrativi sono escluse dal campo d’applicazione della presente legge.
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2 Die Behörden, welche Verwaltungsstrafverfahren durchführen, sind vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen.
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