235.11 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)
235.11 Verordnung vom 14. Juni 1993 zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG)
Art. 12b Compiti e statuto del responsabile della protezione dei dati
1 Il responsabile della protezione dei dati ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
- controlla i trattamenti di dati personali e propone provvedimenti correttivi, se risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati;
- b.
- allestisce un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione di dati secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPD e lo mette a disposizione dell’Incaricato o delle persone interessate che ne fanno richiesta.
2 Il responsabile della protezione dei dati:
- a.
- esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni dal detentore della collezione di dati;
- b.
- dispone delle risorse necessarie all’adempimento del suo compito;
- c.
- ha accesso a tutte le collezioni e trattamenti di dati così come a tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.
Art. 12b Aufgaben und Stellung des Datenschutzverantwortlichen
1 Der Datenschutzverantwortliche hat namentlich folgende Aufgaben:
- a.
- Er prüft die Bearbeitung von Personendaten und empfiehlt Korrekturmassnahmen, wenn er feststellt, dass Datenschutzvorschriften verletzt wurden.
- b.
- Er führt eine Liste der Datensammlungen nach Artikel 11a Absatz 3 DSG, die vom Inhaber der Datensammlungen geführt werden; diese Liste ist dem Beauftragten oder betroffenen Personen, die ein entsprechendes Gesuch stellen, zur Verfügung zu stellen.
2 Der Datenschutzverantwortliche:
- a.
- übt seine Funktion fachlich unabhängig aus, ohne diesbezüglich Weisungen des Inhabers der Datensammlung zu unterliegen;
- b.
- verfügt über die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen;
- c.
- hat Zugang zu allen Datensammlungen und Datenbearbeitungen sowie zu allen Informationen, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.