Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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disp16/Art. 3 II. Fondi di beneficenza

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che abbiano, prima dell’attuazione di questa legge, destinato in modo manifesto beni a creare e sostenere istituzioni di beneficenza899 a favore d’impiegati, di operai o, nel caso della cooperativa, anche di soci, devono, entro cinque anni, porre questi fondi in consonanza alle norme degli articoli 673900 e 862901.

899 Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU 1958 393; FF 1958 266).

900 Questo art. ha ora un nuovo testo.

901 Questo art. ha ora un nuovo testo.

disp16/Art. 1 A. Anwendbarkeit des Schlusstitels

Die Vorschriften des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches892 finden auch Anwendung auf dieses Gesetz.

 

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