Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 21 Zivilgesetzbuch

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

211.112.2 Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (ZStV)

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Art. 36 Sepoltura o cremazione

1 La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.

2 In casi eccezionali, l’autorità competente conformemente al diritto cantonale può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla notificazione all’ufficio dello stato civile.

3 Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere sono avvenuti senza il permesso dell’autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l’iscrizione può essere fatta soltanto per ordine dell’autorità di vigilanza.

Art. 36 Bestattung

1 Erst nach der Meldung des Todes oder des Leichenfundes darf die Leiche bestattet oder ein Leichenpass ausgestellt werden.

2 In Ausnahmefällen kann die nach kantonalem Recht zuständige Stelle die Bestattung erlauben oder den Leichenpass ausstellen, ohne dass ihr eine Bestätigung der Anmeldung eines Todesfalles vorliegt. In diesem Fall muss sie unverzüglich Meldung an das Zivilstandsamt erstatten.

3 Hat die Bestattung oder die Ausstellung des Leichenpasses vor der Meldung ohne behördliche Bewilligung stattgefunden, so darf die Eintragung nur mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde vorgenommen werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.