Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 21 Zivilgesetzbuch

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907

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Art. 73 IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione

1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

2 Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell’associazione.

Art. 73 IV. Stellung ausgeschiedener Mitglieder

1 Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen keinen Anspruch.

2 Für die Beiträge haften sie nach Massgabe der Zeit ihrer Mitgliedschaft.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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