172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

Art. 19 Militari di professione

1 Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio. È fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.43

2 Su richiesta, il capo dell’esercito può autorizzare per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.44

3 Su richiesta, il capo dell’esercito autorizza per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e per i sottufficiali di professione la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.45

4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.

5 Il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere compensato con tempo libero.

6 Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers sono compensati con tempo libero.

7 Il tempo di lavoro degli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è retto dal diritto in materia di personale federale.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Art. 18 Wohnsitz und Unterkunft am Arbeitsort

1 Das militärische Personal hat seinen Wohnsitz innerhalb der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein zu wählen.

2 Unterkünfte am Arbeitsort sind ausschliesslich auf Schweizerischem Staatsgebiet zu beziehen.

41 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 30. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7269).

 

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