172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 56 Valore di una idea

(art. 74 OPers)

1 Si ritengono idee le proposte di miglioramento riguardanti il prodotto, il procedimento e il settore sociale.

2 Il valore di un’idea dipende dalla sua utilità economica, dai risparmi che essa consente di ottenere, dai vantaggi che ne derivano, dalle sue possibilità di attuazione, dal suo carattere innovativo, dalla sua realizzabilità, dalla sua sostenibilità e dai costi della sua realizzazione.

3 Il sistema dei premi deve essere trasparente e comprensibile e deve essere elaborato in modo proporzionalmente decrescente all’aumento di valore dell’idea.

4 L’importo massimo di un premio ammonta a 15 000 franchi.

5 Per promuovere il lavoro in gruppo e i settori d’innovazione più importanti è possibile raddoppiare l’importo massimo di cui al capoverso 4.

6 I premi e le prestazioni sono iscritti nella rubrica «retribuzione del personale» e sono a carico dell’unità organizzativa che trae beneficio dall’idea.

Art. 55 Ziele

(Art. 74 BPV)

Das Ideenmanagement hat zum Ziel, das Kreativitäts- und Innovationspotenzial der Angestellten und der Organisationseinheiten zu fördern und auszuschöpfen, das eigenverantwortliche und leistungsbereite Denken und Handeln zu begünstigen und damit zu einem zielorientierten und effizienten Wirken beizusteuern. Die Angestellten und Teams sollen sich aktiv an den Veränderungs- und Verbesserungsprozessen beteiligen. Die Vorgesetzten sind in den Innovationsprozess zu integrieren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.