172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

Art. 55 Obiettivi

(art. 74 OPers)

L’obiettivo della gestione delle idee consiste nel favorire e nello sfruttare le potenzialità di creatività e di innovazione degli impiegati e delle unità organizzative, nel promuovere un modo di pensare e di agire responsabile ed efficace e contribuire in tal modo a un’attività mirata ed efficiente. Gli impiegati e i gruppi devono partecipare attivamente ai processi di cambiamento e di miglioramento. I superiori devono essere integrati nel processo di innovazione.

Art. 54

119 Aufgehoben durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1605).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.