172.010.321 Ordinanza del 30 settembre 1996 sullo statuto del personale dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (OPer-IPI)

172.010.321 Verordnung vom 30. September 1996 über das Statut des Personals des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-PersV)

Art. 23 Disdetta in tempo inopportuno

1 La disdetta data durante uno dei periodi di divieto è nulla; se è data anteriormente, il termine è sospeso durante il periodo di divieto e si protrae sino alla fine del mese nel quale giunge a scadenza.

2 Periodi di divieto di disdetta sussistono:

a.
nel caso di adempimento di obblighi legali, di servizio militare volontario nell’esercito svizzero, di servizio volontario di protezione civile o di servizio nella Croce Rossa: durante il periodo dell’impedimento al lavoro nonché qualora tale periodo duri più di due settimane lavorative, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b.
nel caso di malattia o d’infortunio non imputabile all’impiegato: durante tre mesi sino al quinto anno d’impiego compreso, e per sei mesi in seguito;
c.
nel caso di gravidanza: durante la gravidanza nonché nelle 16 settimane successive al parto;
d.
nel caso di servizio nell’ambito dell’aiuto all’estero autorizzato dall’IPI: durante la durata dell’impedimento al lavoro.

Art. 23 Kündigung zur Unzeit

1 Die Kündigung während einer Sperrfrist ist nichtig; die Frist einer vorgängig ausgesprochenen Kündigung steht während einer Sperrfrist still und erstreckt sich bis zum Ende des Monats, in dem diese endet.

2 Sperrfristen bestehen:

a.
bei Erfüllung gesetzlicher Pflichten sowie bei freiwilligem schweizerischem Militär- oder Zivilschutzdienst oder bei Rotkreuzdienst: während der Dauer der Arbeitsverhinderung sowie, wenn diese mehr als zwei Arbeitswochen beträgt, während vier Wochen davor und danach;
b.
bei Krankheit oder unverschuldetem Unfall: während dreier Monate bis zum vollendeten 5. Anstellungsjahr, danach während sechs Monaten;
c.
bei Schwangerschaft: während der Schwangerschaft sowie 16 Wochen nach der Niederkunft;
d.
bei vom IGE bewilligten Hilfsaktionen im Ausland: während der Dauer der Arbeitsverhinderung.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.