172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

172.010.1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)

Art. 27d Organi d’inchiesta

1 L’inchiesta amministrativa è affidata a persone:

a.
le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;
b.
le quali non lavorano nell’ambito di attività sotto inchiesta; e
c.
alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

2 L’inchiesta può essere affidata a persone estranee all’Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell’autorità che ordina l’inchiesta.

3 L’organo d’inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

4 Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196889 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia.

Art. 27d Untersuchungsorgane

1 Mit der Administrativuntersuchung sind Personen zu betrauen, die:

a.
die erforderlichen persönlichen, beruflichen und fachlichen Voraussetzungen für eine solche Aufgabe erfüllen;
b.
nicht im zu untersuchenden Aufgabenbereich tätig sind; und
c.
nicht gleichzeitig und in gleicher Sache mit einem Disziplinarverfahren oder einem anderen personalrechtlichen Verfahren betraut sind.

2 Die Untersuchung kann Personen ausserhalb der Bundesverwaltung übertragen werden. Eine solche Person handelt als Beauftragte der anordnenden Stelle.

3 Die Untersuchungsorgane können im Rahmen ihres Auftrages Weisungen, aber keine Verfügungen erlassen.

4 Die Bestimmungen über den Ausstand nach Artikel 10 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196891 über das Verwaltungsverfahren (VwVG) gelten sinngemäss.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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