172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

172.010.1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)

Art. 12 Principi della direzione dell’Amministrazione

(art. 8, 35, 36 LOGA)

1 A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

a.
dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;
b.
valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;
c.
adeguano tempestivamente le procedure e l’organizzazione ai nuovi bisogni;
d.
utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;
e.
promuovono una cultura della disponibilità all’apprendimento e al cambiamento;
f.
garantiscono un’attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

2 Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.

Art. 12 Grundsätze der Verwaltungsführung

(Art. 8, 35, 36 RVOG)

1 Die Führungsverantwortlichen aller Stufen handeln nach folgenden Grundsätzen:

a.
Sie führen mittels Vereinbarung von Zielen und Wirkungen.
b.
Sie beurteilen die Leistungen ihrer Verwaltungseinheiten und ihrer Mitarbeitenden periodisch.
c.
Sie passen Prozesse und Organisation rechtzeitig neuen Bedürfnissen an.
d.
Sie nutzen ihre Handlungsspielräume und Entscheidkompetenzen und gewähren diese auch ihren Mitarbeitenden.
e.
Sie fördern eine Kultur der Lern- und Veränderungsbereitschaft.
f.
Sie stellen eine ergebnisorientierte und interdisziplinäre Arbeitsweise sicher.

2 Im Übrigen gelten insbesondere die Personalgesetzgebung und das personalpolitische Leitbild des Bundesrates.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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