170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

170.512 Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG)

Art. 1a Pubblicazione in linea

1 La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).

2 In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

8 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016, cpv. 2 in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6069).

Art. 1a Online-Veröffentlichung

1 Die Veröffentlichung nach diesem Gesetz erfolgt zentral über eine öffentlich zugängliche Online-Plattform (Publikationsplattform).

2 Sie erfolgt im Grundsatz auch in einer Form, die maschinenlesbar ist und mit der die aktuelle und alle früheren Fassungen abgerufen werden können. Der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen.

7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016, Abs. 2 in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2015 3977; 2021 693; BBl 2013 7057).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.