151.21 Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

151.21 Verordnung vom 14. Oktober 2009 über Menschenrechts- und Antirassismusprojekte

Art. 11 Presentazione di rapporti e obbligo di informazione

1 I terzi che beneficiano di un sostegno devono informare il Servizio sulla realizzazione e sugli effetti dei loro progetti.

2 Su richiesta, i terzi devono consentire la consultazione dei documenti relativi ai progetti e fornire le informazioni necessarie.

3 Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione di rapporti.

Art. 11 Berichterstattung und Auskunftspflicht

1 Werden Projekte Dritter unterstützt, so haben diese der Fachstelle über die Durchführung und Wirkung der Projekte Bericht zu erstatten.

2 Sie müssen auf Verlangen Einsicht in die Projektunterlagen gewähren und die notwendigen Auskünfte erteilen.

3 Die Fachstelle kann Richtlinien für die Berichterstattung erlassen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.