143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 30 Protezione dei dati

1 Ogni straniero può domandare per scritto alla SEM se nell’ISR sono elaborati dati che lo riguardano.

2 L’informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richiedente memorizzati nell’ISR.

3 Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell’informazione richiesta sono retti dall’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199243 sulla protezione dei dati.

4 Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

5 Le altre pretese degli interessati sono rette dall’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

Art. 29 Archivierung der Daten

1 Nicht mehr ständig benötigte Daten werden dem Schweizerischen Bundesarchiv zur Archivierung angeboten. Die vom Bundesarchiv als nicht archivwürdig bewerteten Daten werden vom SEM gelöscht.

2 Die im ISR gespeicherten Daten zu einem Ausweis werden 20 Jahre nach ihrer ersten Speicherung vernichtet, soweit sie nicht im Bundesarchiv aufzubewahren sind. Über die Archivwürdigkeit der Personendaten entscheidet das Bundesarchiv.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.