143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 29 Archiviazione dei dati

1 I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dalla SEM.

2 I dati memorizzati nell’ISR per un documento d’identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell’Archivio federale. L’Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

Art. 28

Die Berechtigung zur Abfrage und zur Bearbeitung von Daten des ISR nach Artikel 111 AIG sind im Anhang 1 geregelt.

43 Fassung gemäss Ziff. I 8 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563).

 

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