142.318 Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo)

142.318 Verordnung vom 1. April 2020 über Massnahmen im Asylbereich im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19-Verordnung Asyl)

Art. 7 Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

Se, nel caso di richiedenti l’asilo a cui è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni non possono essere rispettivamente notificate e recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale conformemente all’articolo 12a capoverso 2 LAsi7 in ragione della situazione connessa al coronavirus, esse sono rispettivamente notificate e recapitate al richiedente l’asilo. La SEM informa il rappresentante legale designato in merito alla notifica o alla comunicazione il giorno stesso.

Art. 7 Eröffnung und Zustellung in den Zentren des Bundes

Ist bei Asylsuchenden mit zugewiesener Rechtsvertretung eine Eröffnung von Verfügungen und die Zustellung von Mitteilungen an den mit der Rechtsvertretung beauftragten Leistungserbringer nach Artikel 12a Absatz 2 AsylG8 aufgrund der Umstände im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht möglich, so erfolgt die Eröffnung und Zustellung an die asylsuchende Person. Das SEM gibt der zugewiesenen Rechtsvertretung die Eröffnung oder Zustellung am gleichen Tag bekannt.

 

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