142.318 Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo)

142.318 Verordnung vom 1. April 2020 über Massnahmen im Asylbereich im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19-Verordnung Asyl)

Art. 6 Partecipazione del rappresentante legale, di persone con procura e di rappresentanti delle istituzioni di soccorso

1 Se il rappresentante legale designato nei centri della Confederazione e all’aeroporto nonché nella procedura ampliata non può partecipare a un’interrogazione in ragione della situazione vigente in una determinata regione a causa del coronavirus, l’interrogazione è svolta dalla SEM ed esplica i suoi effetti giuridici anche senza la presenza del rappresentante.

2 Lo stesso vale per la presenza di rappresentanti di istituzioni di soccorso ai sensi dell’articolo 30 LAsi nella versione del 26 giugno 19986 e della persona con procura designata dal richiedente stesso.

Art. 6 Teilnahme der Rechtsvertretung, bevollmächtigter Personen und der Hilfswerkvertretung


1 Kann die zugewiesene Rechtsvertretung in den Zentren des Bundes und am Flughafen sowie die Rechtsvertretung im erweiterten Verfahren aufgrund der Umstände innerhalb einer bestimmten Region im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht an einer Befragung teilnehmen, so wird diese auch ohne deren Anwesenheit vom SEM durchgeführt und entfaltet ihre Rechtswirkung.

2 Dasselbe gilt für die Teilnahme der Vertretungen von Hilfswerken gemäss Artikel 30 AsylG in der Fassung vom 26. Juni 19987 sowie einer von der asylsuchenden Person selbst bevollmächtigten Person.

 

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