142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 44

1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate.

2 Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l’attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell’ambito dell’assistenza speciale alle persone traumatizzate.110

110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 42

104 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Okt. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5585).

 

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