142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 28 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza

1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

a.
che è stata sottoposta a una procedura Dublino;
b.
che è stata sottoposta a una procedura celere;
c.
che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o
d.
la cui ammissione provvisoria è stata revocata.

2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:

a.
la sua domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
b.
la sua domanda d’asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; o
c.
la sua ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 27a Berechnung des Gesamtbetrages für Flüchtlingsgruppen

Der vom Bund pro Kanton und Monat geschuldete Gesamtbetrag (B) in Franken basiert auf den in den Datensystemen des SEM erfassten Daten. Er berechnet sich nach folgender Formel:

B
= Anzahl am ersten Tag des Monats anwesende Flüchtlinge einer Flüchtlingsgruppe x kantonal abgestufte Globalpauschale nach Artikel 26.

88 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2875). Siehe auch die UeB Änd. 30.3.2022 am Ende dieses Textes.

 

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