142.281.3 Ordinanza del DFGP del 22 settembre 2014 sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri

142.281.3 Verordnung des EJPD vom 22. September 2014 über die Baubeiträge des Bundes an Einrichtungen für den Vollzug der ausländerrechtlichen Zwangsmassnahmen

Art. 3 Supplemento per le costruzioni sportive

Per le costruzioni sportive, agli istituti con almeno 100 posti di carcerazione è concesso un supplemento di superficie fino a 2,9 m2 al massimo per singolo posto di carcerazione. Il supplemento è computato sul settore «detenuti».

Art. 3 Zuschlag für Sportbauten

Für Sportbauten wird bei Einrichtungen ab 100 Haftplätzen ein Flächenzuschlag bis maximal 2,9 m2 pro Haftplatz gewährt. Der Zuschlag wird dem Bereich «Insassenwesen» angerechnet.

 

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