142.206 Ordinanza del 10 novembre 2021 sul sistema di ingressi/uscite (OEES)

142.206 Verordnung vom 10. November 2021 über das Einreise- und Ausreisesystem (EESV)

Art. 6 Registrazione e aggiornamento di dati

1 Se dalla consultazione dell’EES ai fini della verifica dell’identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 5 emerge che sull’interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, il servizio che effettua la consultazione può, se del caso, allestirne uno.

2 Se dalla consultazione emerge che nell’EES non è stata registrata la data dell’entrata nello spazio Schengen o della partenza dallo spazio Schengen dell’interessato oppure non è stato registrato il divieto d’entrata di cui è oggetto, il servizio che effettua la consultazione può registrare il dato mancante.

3 Se dalla consultazione emerge che nell’EES sono già stati registrati dati concernenti l’interessato, il servizio che effettua la consultazione può aggiornarli.

Art. 6 Erfassung und Aktualisierung von Daten

1 Ergibt die Abfrage des EES zur Überprüfung von Drittstaatsangehörigen nach Artikel 5, dass zur betreffenden Person noch kein persönliches EES-Dossier erstellt wurde, so kann die abfragende Stelle ein solches erstellen.

2 Ergibt die Abfrage, dass zur betreffenden Person der Zeitpunkt der Einreise in den Schengen-Raum oder der Ausreise aus dem Schengen-Raum oder die Einreiseverweigerung im EES nicht erfasst wurde, so kann die abfragende Stelle diesen oder diese erfassen.

3 Ergibt die Abfrage, dass zur betreffenden Person bereits Daten im EES erfasst wurden, so kann die abfragende Stelle diese Daten aktualisieren.

 

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