1 Ergibt die Abfrage des EES zur Überprüfung von Drittstaatsangehörigen nach Artikel 5, dass zur betreffenden Person noch kein persönliches EES-Dossier erstellt wurde, so kann die abfragende Stelle ein solches erstellen.
2 Ergibt die Abfrage, dass zur betreffenden Person der Zeitpunkt der Einreise in den Schengen-Raum oder der Ausreise aus dem Schengen-Raum oder die Einreiseverweigerung im EES nicht erfasst wurde, so kann die abfragende Stelle diesen oder diese erfassen.
3 Ergibt die Abfrage, dass zur betreffenden Person bereits Daten im EES erfasst wurden, so kann die abfragende Stelle diese Daten aktualisieren.
1 Se dalla consultazione dell’EES ai fini della verifica dell’identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 5 emerge che sull’interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, il servizio che effettua la consultazione può, se del caso, allestirne uno.
2 Se dalla consultazione emerge che nell’EES non è stata registrata la data dell’entrata nello spazio Schengen o della partenza dallo spazio Schengen dell’interessato oppure non è stato registrato il divieto d’entrata di cui è oggetto, il servizio che effettua la consultazione può registrare il dato mancante.
3 Se dalla consultazione emerge che nell’EES sono già stati registrati dati concernenti l’interessato, il servizio che effettua la consultazione può aggiornarli.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.