142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 42 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

1 La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti107. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

2 D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.

107 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 40 Aufsicht

1 Das EDA und das EJPD beaufsichtigen den Vollzug der Visumbestimmungen.

2 Das EJPD beaufsichtigt den Vollzug der übrigen Einreisebestimmungen.

 

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