142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 41 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

1 Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici o le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

a.
all’Ufficio federale di polizia;
b.
alla Segreteria di Stato dell’economia;
c.
all’Amministrazione federale delle finanze;
d.
alle autorità cantonali in materia di migrazione;
e.
al Servizio delle attività informative della Confederazione.

2 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 del codice dei visti106), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all’autorità estera competente. La procedura è retta dall’articolo 22 del codice dei visti.

3 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.

106 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 39 Kantonale Migrationsbehörden

1 Die kantonalen Migrationsbehörden sind zuständig für die Visumerteilung, wenn der Aufenthalt durch den Kanton zu bewilligen ist.

2 Sie sind zuständig für:

a.
die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte nach einem längerfristigen Aufenthalt in der Schweiz; und
b.
für die Verlängerung von Visa für kurzfristige Aufenthalte im Namen des SEM und des EDA.
 

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