131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 80 Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di presentare petizioni alle autorità.

2 L’autorità destinataria della petizione è tenuta ad esaminarla e a rispondere.

Art. 80 Petitionsrecht

1 Jeder hat das Recht, eine Petition an die Behörden zu richten.

2 Die Behörde, bei der eine Petition eingereicht wird, mussdiese behandeln und beantworten.

 

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