131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 79 Referendum per decisione del Parlamento

Il Parlamento può sottoporre al voto del Popolo qualsiasi sua decisione.

Art. 79 Referendum auf Beschluss des Parlaments

Das Parlament kann alle seine Entscheidungen der Volksabstimmung unterbreiten.

 

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