131.233 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 24 settembre 2000

131.233 Verfassung von Republik und Kanton Neuenburg, vom 24. September 2000

Art. 100

1 La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 La revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia.

Art. 100

1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden.

2 Teilrevisionen müssen die Einheit der Materie wahren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.