131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003

131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003

Art. 138

1 Oltre ai compiti loro propri che adempiono volontariamente, i Comuni assumono i compiti attribuiti loro dalla Costituzione o dalla legge. Essi si adoperano per il benessere dei loro abitanti e per la preservazione di condizioni di vita durature.

2 Lo Stato affida ai Comuni i compiti ch’essi sono in grado di eseguire meglio dello Stato medesimo.

Art. 138

1 Neben den eigenen Aufgaben, die sie freiwillig erfüllen, übernehmen die Gemeinden die Aufgaben, die ihnen die Verfassung oder das Gesetz überträgt. Sie sorgen für das Wohl ihrer Bewohner und für die Erhaltung nachhaltiger Lebensbedingungen.

2 Der Staat überträgt den Gemeinden die Aufgaben, welche diese besser erfüllen können als er selbst.

 

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