131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 79 Trasporti

1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché nel loro territorio vi sia una rete di vie di comunicazione sufficiente.

2 Essi promuovono i trasporti pubblici e possono gestire imprese di trasporto.

Art. 79 Verkehr

1 Kanton und Gemeinden sorgen für die verkehrsmässige Erschliessung ihres Gebietes.

2 Sie fördern den öffentlichen Verkehr und können Verkehrsunternehmen führen.

 

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