131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 78 Cose pubbliche, corsi d’acqua, strade

Il Cantone e i Comuni disciplinano l’utilizzazione e lo sfruttamento delle cose pubbliche, la manutenzione e la correzione dei corsi d’acqua nonché il settore stradale.

Art. 78 Öffentliche Sachen, Wasserbau, Strassen

Kanton und Gemeinden regeln Gebrauch und Nutzung der öffentlichen Sachen, Unterhalt und Korrektion der Gewässer sowie das Strassenwesen.

 

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