131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 44 Stato di necessità

1 In caso di estremo bisogno o di grave turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblici, il Consiglio di Stato può derogare alla Costituzione e alla legge. Deve renderne conto senza indugio al Gran Consiglio.

2 Le misure disposte in stato di necessità permangono valide se il Gran Consiglio le approva. Decadono al più tardi un anno dopo.

Art. 44 Notstand

1 Bei grosser Not oder schwerer Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit kann der Regierungsrat von Verfassung und Gesetz abweichen. Er hat dem Grossen Rat darüber unverzüglich Rechenschaft abzulegen.

2 Stimmt der Grosse Rat den Notstandsmassnahmen zu, bleiben sie gültig. Spätestens nach einem Jahr treten sie ausser Kraft.

 

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