131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 60 Esercizio del diritto di voto

1 Il diritto di voto si esercita nel Comune dove l’avente diritto risiede ed è formalmente annunciato. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

2 Per i cittadini svizzeri non vi sono termini di attesa o di adeguamento.

Art. 60 Ausübung des Stimmrechts

1 Das Stimmrecht wird in der Gemeinde ausgeübt, wo der Stimmberechtigte wohnt und angemeldet ist. Ausnahmen bestimmt das Gesetz.

2 Für Schweizer Bürger gibt es keine Warte- und Anpassungsfristen.

 

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