131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 49 9. Trasporti

1 Il Cantone e i Comuni disciplinano i trasporti e il settore stradale.

2 Essi si adoperano per organizzare i trasporti in modo quanto favorevole possibile sotto il profilo dell’economia pubblica e rispettoso dell’ambiente.

3 Il Cantone, d’intesa con i Comuni, promuove i trasporti pubblici.

Art. 49 9. Verkehrswesen

1 Der Kanton und die Gemeinden ordnen das Verkehrs- und das Strassenwesen.

2 Sie sorgen für eine volkswirtschaftlich möglichst günstige und umweltgerechte Verkehrsordnung.

3 Der Kanton fördert zusammen mit den Gemeinden den öffentlichen Verkehr.

 

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