131.227 Costituzione del Cantone di Argovia, del 25 giugno 1980

131.227 Verfassung des Kantons Aargau, vom 25. Juni 1980

Art. 107 Organizzazione

1 Gli organi che ogni Comune deve necessariamente avere sono il corpo elettorale, composto degli aventi diritto di voto che si pronunciano alle urne, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, il Municipio e il sindaco.

2 I Comuni determinano la loro organizzazione in un regolamento comunale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 107 Organisation

1 Notwendige Organe jeder Gemeinde sind die Gesamtheit der Stimmberechtigten an der Urne, die Gemeindeversammlung oder der Einwohnerrat, der Gemeinderat und der Gemeindeammann.

2 Die Gemeinden legen im Rahmen von Verfassung und Gesetz ihre Organisation in einer Gemeindeordnung fest.

 

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