131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 9

1 Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili, gli aventi diritto di voto e le autorità del Cantone e dei Comuni si adoperano per conseguire gli obiettivi dello Stato.

2 Dagli obiettivi dello Stato non si possono desumere direttamente diritti soggettivi a prestazioni dello Stato.

Art. 9

1 Stimmberechtigte und Behörden von Kanton und Gemeinden streben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und der verfügbaren Mittel die Erfüllung der Staatsziele an.

2 Aus den Staatszielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden.

 

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