131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 8

1 L’attività dello Stato poggia sul diritto.

2 Essa deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

3 Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

Art. 8

1 Grundlage staatlichen Handelns ist das Recht.

2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

3 Behörden und Private verhalten sich nach Treu und Glauben.

 

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