131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 3

La presente Costituzione garantisce inoltre:

a.
il diritto di fondare e gestire scuole private, nonché di frequentarle;
b.
nella scuola dell’obbligo, il diritto degli allievi di ricevere un sostegno se per la frequentazione della stessa si trovano svantaggiati a causa della lontananza del domicilio, perché disabili o per ragioni d’ordine sociale;
c.
il diritto di ricevere, per la formazione o il perfezionamento al di là della scuola dell’obbligo, un aiuto commisurato alle capacità finanziarie dell’interessato e dei suoi genitori;
d.
il diritto di ottenere una risposta a una petizione entro un termine adeguato.

Art. 3

Diese Verfassung gewährleistet überdies:

a.
das Recht, Privatschulen zu gründen und zu führen sowie zu besuchen;
b.
den Anspruch von Schulpflichtigen auf Unterstützung, wenn sie beim Schulbesuch wegen der Lage ihres Wohnortes, wegen Behinderung oder aus sozialen Gründen benachteiligt sind;
c.
den Anspruch auf Beihilfen für die Aus- und Weiterbildung über den Grundschulunterricht hinaus nach Massgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der bewerbenden Person und ihrer Eltern;
d.
das Recht, auf eine Petition innert angemessener Frist eine Antwort zu erhalten.
 

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