131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 21

Lo Stato si prefigge di fare in modo che:

a.
l’approvvigionamento idrico ed energetico sia assicurato e il consumo contenuto;
b.
le risorse naturali siano utilizzate con riguardo;
c.
si eviti di produrre rifiuti, se ne diminuisca la produzione e si provveda al loro riciclaggio.

Art. 21

Der Staat setzt sich zum Ziel, dass:

a.
die Versorgung mit Wasser und Energie gesichert ist und der Verbrauch sparsam erfolgt;
b.
mit Ressourcen schonend umgegangen wird;
c.
Abfälle vermieden, vermindert und wieder verwertet werden.
 

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