131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 20

Lo Stato si prefigge di assicurare la sussistenza di un’agricoltura e di una silvicoltura efficienti e durevolmente produttive, nonché capaci di adempiere i loro molteplici compiti al servizio della natura, dell’essere umano e dell’economia.

Art. 20

Der Staat setzt sich zum Ziel, dass eine leistungsfähige und nachhaltig produzierende Land- und Waldwirtschaft besteht, die ihre vielfältigen Aufgaben für Natur, Mensch und Wirtschaft erfüllen kann.

 

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