131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 124

A partire dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i cittadini dei Comuni patriziali ottengono automaticamente la cittadinanza comunale secondo il nuovo diritto.

disp1/Art. 124

Bürgerinnen und Bürger einer Ortsgemeinde erhalten ab Vollzugsbeginn dieser Verfassung ohne weiteres das Gemeindebürgerrecht nach neuem Recht.

 

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